L'ERRORE SULLE QUALITà PERSONALI DI INTERESSE MEDICO-LEGALE QUALE CAUSA DI IMPUGNAZIONE DEL MATRIMONIO

Lineamenti generali. Secondo l'art. 29 della Costituzione, la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. L'organizzazione familiare comprende più individui viventi, legati fra di loro da un vincolo di coniugio, di parentela o di affinità.

Il diritto di famiglia è disciplinato con la legge 19 maggio 1975, n. 151, e da altre leggi precedenti, quale quella sul divorzio e quella sulla maggiore età dei cittadini diciottenni.

1) Primo presupposto è l'uguaglianza fra l'uomo e la donna nei rapporti familiari, con parità di diritti e di doveri nell'ambito della società coniugale, attuata mediante l'abolizione della potestà maritale; pertanto:

a) la moglie è stata svincolata da uno stato di soggezione in cui veniva a trovarsi di fronte alla potestà maritale in determinate circostanze esteriori concernenti il cognome, la cittadinanza, la dote, la successione e l'obbligo della residenza;

b) è stato istituito il regime dei beni tra coniugi, assunto come regola generale e ritenuto più consono ai criteri di uguaglianza ai quali la riforma si richiama;

c) è stato affermato il concorso paritario dei coniugi nella conduzione della famiglia e nell'incremento patrimoniale derivante dall'apporto economico di ciascun coniuge;

d) è stata attribuita ai genitori la corresponsabilità di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione dei figli.

2) Secondo presupposto è la parificazione tra figli legittimi e figli naturali:

a) tutti i figli nati al di fuori del matrimonio hanno diritto all'educazione, all'istruzione e al mantenimento da parte del o dei genitori naturali;

b) l'adeguamento della realtà giuridica alla realtà biologica va fatto mediante la determinazione del rapporto di genitura con ogni mezzo probante, ivi compreso l'esame dei caratteri ereditari.

La riforma del diritto di famiglia ha completamente ristrutturato il Libro primo e secondo del codice civile, in ordine al matrimonio, alla filiazione e alle successioni.

Il matrimonio. E' una società naturale tra individui di sesso diverso creata per una comunanza di vita. Sono ammesse tre forme di matrimonio:

a) concordatario: art. 82 c.c. - celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico, regolato dalle norme del concordato con la Santa Sede e dalle leggi speciali sulla materia;

b) acattolico: art. 83 c.c. - celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi dallo Stato, regolato dalle norme del codice civile;

c) civile: art. 84 e segg. c.c. - celebrato davanti all'ufficiale di stato civile.

Nella sostanza, però, i regolamenti per l'atto del matrimonio sono due, il civile ed il canonico, in quanto il rito acattolico è analogo a quello civile, salvo la delega a un ministro del culto a celebrarlo al posto dell'ufficiale di stato civile.

Matrimonio civile. E' regolato dalle norme del codice civile, perciò le controversie intorno alla sua validità rientrano nella competenza del giudice ordinario. E' monogamico, ma solubile mediante il divorzio.

1) Requisiti soggettivi. Sono condizioni dei nubendi indispensabili per contrarre matrimonio: maggiore età; diversità di sesso; capacità mentale.

2) Impedimenti al matrimonio.

- Età. Art. 84 c.c. - I minori di età non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni...

Le ragioni fondate si ravvisano nello stato di gravidanza o nel parto già avvenuto della donna interessata.

La maturità psico-fisica è anch'essa una condizione essenziale (la fisica è di solito già provata dalle "ragioni fondate") non solo per il buon governo della famiglia e l'educazione della prole (probabilmente nessuno a 16 anni può affrontare tali problemi in modo autonomo), quanto per avere consapevolezza dell'atto che si sta compiendo per un valido consenso alle nozze e non semplicemente una riparazione imposta dai genitori. Tale accertamento implica indagini di natura soprattutto psicologica e psichiatrica.

Non è previsto alcun accertamento per i minori di sedici anni, presunti immaturi psico-fisicamente, per cui dovranno attendere almeno i sedici anni; infine chi si congiunge carnalmente con minore di quattordici anni (sia uomo che donna) compie una violenza carnale prevista dall'art. 519 del c.p.

- Interdizione. Art. 85 c.c. - Non può contrarre matrimonio l'interdetto infermo di mente.

- Libertà di stato. Art. 86 c.c. - Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.

Art. 556 c.p. - Bigamia. Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

- Vincoli di parentela. L'art. 87 c.c. distingue tra vincoli che non ammettono dispensa, e vincoli che ammettono dispensa tramite autorizzazione del tribunale.

Non possono assolutamente contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta legittimi o naturali;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) gli affini in linea retta.

Può essere accordata l'autorizzazione dal tribunale perchè contraggano matrimonio:

4) lo zio e la nipote, la zia ed il nipote;

5) gli affini in linea retta, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo (se invece è stato sciolto sussiste il divieto assoluto);

6) gli affini in linea collaterale fino al secondo grado;

7) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

8) i figli adottivi della stessa persona;

9) l'adottato ed i figli dell'adottante;

10) l'adottato ed il coniuge dell'adottante, l'adottante ed il coniuge dell'adottato.

- Esistenza di reato. Art. 88 c.c. - Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. La disposizione mira ad evitare omicidi per convolare a nuove nozze.

- Divieto temporaneo di nuove nozze. Art. 89 c.c. - Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi. Il tribunale ... può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

La norma mira ad evitare dubbi sull'attribuzione della paternità dei figli.

Procedura del matrimonio.

Pubblicazione. Consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto contenente le generalità degli sposi e l'indicazione del luogo dove essi intendono celebrare le nozze (art. 93 c.c.); la durata dell'affissione è di 8 giorni comprendenti due domeniche successive.

Per il matrimonio canonico la pubblicazione è fatta a cura del parroco, che affigge l'atto alla porta della chiesa parrocchiale per la stessa durata dell'atto civile. Il parroco, prima di iniziare le pubblicazioni, accerta che non vi siano impedimenti al matrimonio e fa richiesta scritta all'ufficiale dello stato civile perchè venga fatta anche la pubblicazione civile.

Lo scopo delle pubblicazioni è quello di consentire a chi fosse a conoscenza di eventuali impedimenti di fare opposizione:

art. 102 c.c. Persone che possono fare opposizione. - I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado (primi cugini) possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione. Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore. Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Quando si tratta di un matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di opposizione spetta anche , se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Celebrazione del matrimonio. E' l'atto solenne per mezzo del quale si forma il vincolo matrimoniale. La celebrazione può avvenire tra il quarto ed il 180° giorno dalla scadenza delle pubblicazioni.

Art. 106 c.c. Luogo della celebrazione. - Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale di stato civile al quale fu fatta richiesta di pubblicazione.

Art. 107 c.c. Forma della celebrazione. - Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che essi si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Il matrimonio religioso consiste anch'esso nello scambio dei consensi che gli sposi fanno davanti al parroco o ad altro ministro di culto, alla presenza di almeno due testimoni. Affinchè il rito religioso abbia poi gli effetti civili, il celebrante legge agli sposi gli stessi articoli del Codice Civile.

Registrazione e trascrizione. Nel caso di matrimonio civile è lo stesso ufficiale di stato civile che poi iscrive l'atto matrimoniale negli appositi registri. Nel caso del matrimonio religioso, il parroco redige l'atto di matrimonio in duplice originale, uno dei quali viene trasmesso entro 5 giorni all'ufficiale dello stato civile del comune in cui le nozze sono state celebrate, per ottenerne la trascrizione, con la quale il matrimonio religioso acquista gli effetti civili.

Nullità del matrimonio. Il matrimonio è valido se sono state osservate tutte le norme imposte dalla legge, altrimenti può essere:

a) irregolare: è ugualmente valido, ma la mancanza di qualche requisito, quale la pubblicazione o l'inosservanza da parte della donna del divieto temporaneo di nuove nozze (art. 140) importa sanzioni per gli inadempienti.

b) inesistente: quando manca il consenso degli sposi, oppure questi abbiano lo stesso sesso, oppure non vi è stata la celebrazione solenne o non è stata fatta la registrazione dell'atto.

c) annullabile: matrimoni contratti in violazione degli impedimenti, per incapacità mentale, per violenza, per errore, per simulazione. Il codice civile non fa distinzione fra cause di nullità e cause d'annullabilità, ma le considera solo come materia d'impugnativa.

Violazione di impedimenti. Art. 117 c.c. Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84 (minore età), 86 (libertà di stato), 87 (parentela) e 88 (condannato per delitto).

Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo ed attuale.

Il matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori, dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato un concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente, non può essere impugnato finchè dura l'assenza (nuovo matrimonio dopo sentenza di morte presunta).

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'art. 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'art. 68 (nullità del nuovo matrimonio qualora la persona di cui fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza in vita).

Art. 119 c.c. Interdizione. - Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la sentenza è stata pronunciata posteriormente, ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnata, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.

Vizio di mente. Art. 120 c.c. Incapacità di intendere e di volere. - Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

Violenza. Art. 122. c.c. - Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità da cause esterne allo sposo.

a) la violenza che rende nullo il matrimonio è quella di natura morale, rappresentata da una costrizione psicologica fatta allo sposo o alla sposa al fine di estorcere il consenso alle nozze (minaccia, intimidazione, ricatto).

b) il timore di eccezionale gravità, come causa di nullità matrimoniale diversa dalla minaccia, è un'espressione nuova, di non facile interpretazione. Può trattarsi del timore di dispiacere i genitori, oppure il partner, già incline alla depressione nervosa, con possibilità di un tentativo di suicidio.

Errore. Art. 122 c.c., 1° cpv e ss. - Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di un errore sull'identità di una persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.

a) l'errore sull'identità della persona è da ritenersi oggi eccezionale.

b) l'errore sulle qualità personali del coniuge riguarda invece le caratteristiche della persona; per evitare tentativi di annullamento ingiustificati la legge richiede che l'errore sia essenziale e riguardi un elenco tassativo delle circostanze su cui deve cadere l'errore medesimo.

L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenuto presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciuto e purchè l'errore riguardi:

1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;

2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;

4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purchè vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233, se la gravidanza è stata portata a termine.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.

Le cause di errore, devono essere insorte in epoca anteriore al matrimonio, possono essere ignote ad entrambi, ma la loro scoperta turba, fino a renderla impossibile, la convivenza familiare.

Rispondono a questi requisiti numerose malattie somatiche (sifilide, tubercolosi, AIDS, malattie ereditarie) nonchè le malattie psichiche, l'alcoolismo, le tossicomanie.

Fra le anomalie e deviazioni sessuali vi si comprendono il sado-masochismo, l'omosessualità, il satirismo, la ninfomania e così via. L'impotenza a procreare può derivare da una malattia fisica o psichica oppure da un'anomalia o deviazione sessuale e fa sempre parte dell'errore soggettivo, mentre nel precedente codice era considerata a sè stante e distinta in impotenza coeundi e generandi.

Simulazione. Art. 123 c.c. - Il matrimonio può essere impugnata da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.

Effetti dell'annullamento.

Art. 128. Matrimonio putativo. - Se il matrimonio è dichiarato nullo (68, 117, 119, 120), gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonchè rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito.

Scioglimento del matrimonio.

Art. 149 c.c. - Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 150 c.c. Separazione personale - E' ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

Art. 151 c.c. Separazione giudiziale. - La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Art. 158 c.c. Separazione consensuale. - La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice (150, c.p.c. 711)...

Legge 1/12/70, n. 898. Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. La legge prevede sia lo scioglimento del matrimonio civile, che la cessazione degli effetti civili di quello cattolico; può essere domandato da uno dei coniugi quando l'altro coniuge sia stato condannato:

- all'ergastolo o a più di 15 anni di detenzione (salvo delitti politici o commessi per motivi di particolare valore morale e sociale),

- a qualsiasi pena per omicidio volontario, incesto , violenza carnale, atti di libidine violenta, ratto a fine di libidine; lesione personale aggravata, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, circonvenzione di incapace a danno del coniuge o di un figlio;

oppure nei casi in cui:

- vi sia stato assoluzione dai reati precedenti per vizio totale di mente, o sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato;

- il procedimento penale per incesto si sia concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

- il matrimonio non sia stato consumato (non richiede la necessità di osservare l'intervallo di tempo di ininterrotta separazione previsto per gli altri casi);

- sia trascorso il tempo previsto dalla legge dopo sentenza di separazione consensuale o con opposizione (ridotto da 5 a 3 anni dalla legge 74/87).

MATRIMONIO CIVILE

Requisiti soggettivi Impedimenti Formalità

età adeguata età minore pubblicazione

diversità di sesso interdizione giudiziale opposizione

capacità mentale libertà di stato celebrazione

vincolo di parentela registrazione

esistenza di reato trascrizione

divieto temporaneo

Validità Cause di nullità Separaz. pers.

m. validi violaz. di impedimenti giudiz. o cons.

m. irregolari vizio di mente perpetua o temp.

m. inesistenti violenza o timore grave Scioglimento

m. annullabili errore di persona morte coniuge

simulazione divorzio